Costi black list: obbligo di indicazione in dichiarazione

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costi black list: obbligo di indicazione in dichiarazione

La Legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022) ha ripristinato l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi relativi ad operazioni poste in essere con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. costi black list)

L’omessa indicazione in dichiarazione non determina l’indeducibilità dei costi, ma legittima l’applicazione di sanzioni pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000.

Per l’individuazione dei paesi black list (giurisdizioni non cooperative) occorre far rifermento alla lista UE adottata dal Consiglio dell’Unione Europea, e nello specifico si tratta, ad oggi, dei seguenti paesi: Russia, Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Figi, Guam, Isole Marshall, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu.

In tema di deducibilità dei costi black list si ricorda che la norma impone che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione e che la loro deduzione avvenga nei limiti del valore normale secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Tuir. Questa disposizione non si applica, se le imprese residenti dimostrano che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che abbiano avuto concreta esecuzione.

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Anche in una situazione geopolitica instabile bisogna sapersi orientare e muovere.

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